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Home FAQ Accertamenti sulla SICUREZZA da Delibera 40/04 Il distributore è tenuto a rilasciare copia della documentazione relativa al suo impianto al cliente che ne faccia richiesta (articolo 12 comma 1). Di quale documentazione si tratta?

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Il distributore è tenuto a rilasciare copia della documentazione relativa al suo impianto al cliente che ne faccia richiesta (articolo 12 comma 1). Di quale documentazione si tratta?

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Martedì 30 Novembre 1999
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Risposta

Il distributore è tenuto a conservare per almeno 12 anni tutta la documentazione necessaria per assicurare la veridicità delle informazioni e dei dati registrati (articolo 10, comma 1, lettera c) ). È quindi possibile che un cliente finale, che abbia smarrito del tutto o in parte la propria copia della documentazione trasmessa a suo tempo al distributore per l'accertamento ai sensi della deliberazione n. 40/04, si rivolga al distributore medesimo per averne una fotocopia; per questo servizio, che non ha carattere di urgenza, il distributore potrà richiedere il pagamento di un congruo corrispettivo.

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