Il distributore è tenuto a rilasciare copia della documentazione relativa al suo impianto al cliente che ne faccia richiesta (articolo 12 comma 1). Di quale documentazione si tratta?
- Data creazione:
- Martedì 30 Novembre 1999
- Ultima modifica:
- mai
Risposta
Il distributore è tenuto a conservare per almeno 12 anni tutta la documentazione necessaria per assicurare la veridicità delle informazioni e dei dati registrati (articolo 10, comma 1, lettera c) ). È quindi possibile che un cliente finale, che abbia smarrito del tutto o in parte la propria copia della documentazione trasmessa a suo tempo al distributore per l'accertamento ai sensi della deliberazione n. 40/04, si rivolga al distributore medesimo per averne una fotocopia; per questo servizio, che non ha carattere di urgenza, il distributore potrà richiedere il pagamento di un congruo corrispettivo.











