Quali sono gli impianti soggetti alla Legge N. 46 del 5/3/1990?
- Data creazione:
- Martedì 30 Novembre 1999
- Ultima modifica:
- mai
Risposta
Cosa si intenda per impianto di "tipo civile" lo precisa il DPR 447/91 (il regolamento di attuazione della Legge 46/90): all'art. 1 comma 1 così recita:
Per gli edifici ad uso civile, ai fini del comma1 dell'art. 1 della legge 46/90...., si intendono le unità immobiliari o una parte di esse destinate ad uso abitativo, a studio professionale o a sede di persone giuridiche private, associazioni, circoli o conventi e simili" .
Tenendo conto delle attuali disposizioni di Legge e sino a modifica delle stesse (cioè l'entrata in vigore del "Testo unico sull'edilizia" che attualmente è prevsita per il 1/1/2005, salvo probabili ulteriori proroghe), si può così sintetizzare:
- IMPIANTI SOGGETTI alla Legge 46/90 quelli inseriti ed a servizio di immobili o porzioni di immobili di tipologia:
1- ad uso abitativo;
2- a studio professionale;
3- a sede di persone giuridiche private, associazioni, circoli o conventi e simili;
4- scuole di ogni ordine e grado (Quest'ultima tipologia è stata inserita solo in data successiva all'emanazione della Legge 46/90).
- IMPIANTI NON SOGGETTI alla Legge 46/90 quelli inseriti ed a servizio di immobili o porzioni di immobili di tipologia:
1- sede di società;
2- attività industriale, commerciale, agricola o comunque di intermediazione di beni o servizi;
3- gli edifici di culto;
4- gli edifici, luoghi di cura, magazzini o depositi in genere adibiti ad utilizzi di pubbliche finalità, dello stato o di enti pubblici territoriali, istituzionali o economici.











