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Home Tutti gli articoli RISPARMIO ENERGETICO Prestazione energetica negli annunci immobiliari
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04 Gennaio 2012 - Dal 1° gennaio 2012 è obbligatorio indicare l’indice di prestazione energetica negli annunci immobiliari

L’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 28/2011 (noto come “Decreto Rinnovabili 2011”) ha aggiunto all’articolo 6 del Decreto Legislativo 192/2005 il comma 2-quater che prevede: “Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l'indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica.”
Dal 1° gennaio 2012 chi vuole vendere una casa, o qualsiasi altro fabbricato, deve prima richiedere ad un tecnico abilitato la redazione della certificazione energetica per poter inserire nell’annuncio di vendita l’indice di prestazione energetica dell’immobile.

In alcune Regioni l’obbligo di indicare l’indice di prestazione energetica negli annunci commerciali di vendita degli immobile era già presente. In Emilia-Romagna la Delibera 1366/2011 prevede l’indicazione dell’indice di prestazione
energetica e della relativa classe energetica a partire dal 6 ottobre 2011.

In Lombardia, la Deliberazione n. IX/2555 del 24/11/2011, ribadisce l’obbligo, dal 1° gennaio 2012, di dichiarare le prestazioni energetiche e la classe energetica degli edifici oggetto di annuncio
commerciale per la vendita o la locazione. Tale obbligo si applica a tutti gli annunci pubblicati su giornali, manifesti, volantini, siti web, trasmessi alla radio o alla televisione, per conto di qualsiasi
soggetto (persona fisica, società, cooperativa, associazione, fondazione, ente pubblico o privato, ecc.) al fine di porre in vendita o in locazione una o più unità immobiliari, o interi edifici, a
prescindere dalla destinazione d’uso ex dpr 412/1993. Sempre in Regione Lombardia, l’articolo 27, comma 1-quater, della L.R. 24/2006 prevede che il titolare dell’annuncio commerciale che
non rispetti le disposizioni emanate dalla Giunta regionale concernenti l’obbligo di dichiarare la classe e l’indice di prestazione energetica dell’edificio o della singola unità abitativa posti in vendita mediante l’annuncio commerciale
stesso, incorre nella sanzione amministrativa da 1.000€ a 5.000€. L’accertamento e la contestazione della violazione, nonché l’irrogazione e l’introito della relativa sanzione competono al Comune in cui è situato
l’edificio o l’unità immobiliare oggetto di violazione.